Green Pass nei luoghi di lavoro
Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
La CONVERSIONE IN LEGGE,16 settembre 2021, n.126 con modifiche , Del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’esercizio in sicurezza di attività sociali, economiche e lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. Infine, data la responsabilità del datore di lavoro di sorvegliare il rispetto delle prescrizioni, si richiede copia per la conservazione all’interno del luogo di lavoro.
RSPP Ing. Alessandro Pintus e la consulente in sicurezza sui luoghi di lavoro Maria Pina Chiodino