BONUS FACCIATE DETRAZIONE AL 60 %
Il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 per abbellire gli edifici delle nostre città.
Consente di recuperare il 60 % dei costi sostenuti senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B visibili da luogo pubblico o visibili da strada pubblica.
Entro il 31/12/2022 si potrà portare in detrazione Il 60 %delle spese sostenute per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici esistenti ubicati in zona omogenea A e B.
Il bonus facciate non fa’ distinzione su immobili di soggetti Irpef oppure Ires, quindi usufruibile anche dalle società non solo dai privati .
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che
ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Le alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito Chi ha diritto a usufruire del “bonus facciate” può optare per due scelte alternative
all’utilizzo diretto della detrazione:
• un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al
fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)
• la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non
potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione va inviata solo in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020.
Le istruzioni per la compilazione del modello sono state aggiornate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 luglio 2021.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Quindi si potrà portare in detrazione il 90 % dei lavori effettuati per realizzare un cappotto termico oppure per effettuare una sola tinteggiatura ,ma se si interviene sull’intonaco per almeno il 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio si dovranno rispettare determinati requisiti e questi devono essere certificati e garantiti da tecnico abilitato per la successiva pratica all’Enea .
Non sono compresi infissi , che comunque rientrano nelle detrazioni per la riqualificazione energetica dell’intero edificio oppure in questo momento al 50% per le ristrutturazioni.
Nella Manovra Finanziaria 2021 è stato confermato il Bonus Verde con una detrazione del 36% , ed il Bonus Mobili con una detrazione Iperf pari al 50% per gli immobili oggetto di ristrutturazione.
Quindi se Vivo in campagna è voglio rifare la facciata della mia villetta ,non posso usufruire del bonus facciate, posso però riqualificarla ,migliorandone le prestazioni energetiche al 65% o restaurarla al 50%, senza alcun tipo di efficientamento.
Se devo realizzare la mia casa ex novo in centro storico posso usufruire del Bonus Facciate??
No purtroppo tutti gli interventi delle sole facciate , non riguardano gli interventi ex-novo, ma solo gli esistenti, per i Bonus, vale il principio che se è un obbligo un intervento non è incentivabile, gli interventi nuova costruzioni ci obbligano a seguire il decreto dei requisiti minimi e a costruire in NZEB.
Sono un libero professionista in regime forfettario , posso usufruire dello sconto in fattura??
Si puoi usufruire dello sconto in fattura ma non puoi detrarti l’importo dalle tasse.
Gli interventi di efficienza energetica FONTE LINEE GUIDA BONUS FACCIATE LUGLIO 2021
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
• i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
• i valori limite di trasmittanza termica stabiliti – dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 – dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Quindi ricapitolando eseguo un lavoro di sola pulitura e rifacimento dell’intonaco inferiore al 10% , quindi non incidendo dal punto di vista termico ,non devo fare nessuna verifica.
Se invece intervengo per piu’ del 10 % della superficie disperdente oppure eseguire un cappotto termico, devo comunque rispettare il decreto requisiti minimi, quindi per poter usufruire della detrazione dovrà essere eseguita la pratica all’ENEA, con la relazione apposita e dimostrazione del risparmio energetico eseguito con l’intervento, esattamente come per l’ECOBONUS.
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